Covid: Il licenziamento in caso di cessazione dell'impresa
La normativa "emergenziale" emanata dal legislatore nel 2020 ha introdotto il divieto generale di intimazione del licenziamento a causa di "crisi da pandemia", prevedendo peraltro alcune deroghe. E' infatti consentito il licenziamento del lavoratore in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale. La mera inattività, pertanto, non legittima il licenziamento, come ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza 12 marzo 2021 n. 2362.
Occorre peraltro precisare che, ai fini del licenziamento del lavoratore, è sufficiente che la Società sia posta in liquidazione.
Il Giudice capitolino, alla luce della visura camerale da cui risultava la mera inattività della Società, ha dichiarato la nullità del licenziamento e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore.
Studio Legale Casa Carattini - Avvocati in Parma dal 1955