Cassazione Civile, Sez. Lavoro: Il risarcimento del danno da demansionamento può essere provato anche mediante presunzioni
Con la sentenza n. 24233 del 30 novembre 2010 la Corte di Cassazione ha ribadito che il risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale conseguente al demansionamento e alla dequalificazione del lavoratore deve fondarsi tanto sull’allegazione dell’esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche quanto sulla prova dell’esistenza del danno e del nesso causale con l’inadempimento, “prova che, quanto al danno esistenziale, può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni”. Ergo, il lavoratore può provare quanto egli asserisca non solo mediante prove di natura documentale e testimoniale, bensì anche in via preventiva. I Supremi Giudici hanno statuito che detta dimostrazione può ritenersi assolta, secondo le regole sancite dall’art. 2727 del Codice Civile, “allorché venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto”. Attraverso l’analisi di tutte le predette circostanze diviene possibile individuare l’esistenza del danno. Con la sentenza de qua la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro il quale riteneva non corretto il riconoscimento da parte dei giudici di primo e secondo grado del danno da demansionamento in favore di un proprio dipendente in quanto non provato adeguatamente da quest’ultimo. I Giudici della Corte hanno richiamato la sentenza n. 4652/2009, in cui già si era affermata la possibilità per il lavoratore di provare il danno (per il quale è chiesto il risarcimento) mediante presunzioni.
© 2010 Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955