Cassazione Civile: Risarcimento danni: può essere condannato al risarcimento danni il coniuge che abbandoni l'altro coniuge gravemente ammalato il quale, tra l'altro, successivamente venga a mancare.
Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in punto di c.d. “danno da abbandono” in relazione al rapporto di coniugio. I Supremi Giudici hanno, infatti, avallato il provvedimento con cui la Corte di Appello ha condannato un marito, che aveva violato l’obbligo di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 del Codice Civile (comma due: “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”), al risarcimento del danno subito dai famigliari della moglie deceduta a causa di grave malattia. Il marito aveva, nel caso di specie, abbandonato la moglie cui era stato diagnosticato un male incurabile. Da tale momento il marito l’aveva abbandonata, non offrendo il supporto e l’assistenza cui pure era obbligato per legge. In seguito alla morte della donna, i famigliari di questa hanno chiesto al Tribunale del luogo di residenza dei coniugi la condanna dell’ex marito al risarcimento del danno. Giova precisare che il comportamento sopra descritto può rilevare anche sotto il profilo penalistico, oltre a quello civilistico. Infatti, la Corte di Cassazione Penale, in più occasioni, al ricorrere di una condotta come quella sopra descritta, ha condannato il coniuge autore dell’abbandono per il reato di “abbandono di persone minori o incapaci” sancito dall’art. 591 Codice Penale (“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”). Resta inteso, che una siffatta condanna in sede penale potrà avere luogo solo ove l’abbandono integri, nel caso specifico, la fattispecie descritta nell’articolo sopra richiamato. Peraltro, negli altri casi, sarà sempre possibile chiedere il risarcimento del danno in sede civile purché, naturalmente, l’abbandono sia dimostrato o dimostrabile sul piano probatorio. La Corte di Cassazione, dunque, in punto di risarcimento del danno da abbandono del coniuge ammalato, ribadisce i principi proprio di un orientamento ormai consolidatosi negli anni: nei casi di abbandono (che dovrà essere provato da colui che agisce per il risarcimento) i famigliari del coniuge deceduto possono ottenere il risarcimento del danno per la perdita del loro caro.
© 2017 Studio Legale Casa Carattini. Avvocati in Parma dal 1955.