Costituzione di servitù

Cassazione: quando la costituzione di servitù non è opponibile ai terzi?

Con la sentenza n. 28694 del 16 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha affermato la servitù costituita nell'ambito di un atto di compravendita non è opponibile ai terzi quando della servitù stessa si fa annotazione nel quadro "D" della nota di trascrizione dell'atto di compravendita. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, precisa la Suprema Corte, è infatti necessario depositare due distinte note di trascrizione: una per la compravendita e una per la servitù.

Per completezza, si trascrive di seguito il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza suindicata:

"Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell’immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel “quadro D” della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto".

Tale sentenza si pone in contrasto con altre pronunce precedenti.

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