Cass. Civ.: Ha diritto al risarcimento del danno il cliente che scivoli su pavimento reso scivoloso dall'acqua piovana
Con la sentenza n. 13222 del 27 giugno 2016 la Corte di Cassazione ha affermato che sussiste la responsabilità per cose custodia, in relazione alla caduta di un cliente su pavimento reso scivoloso da acqua piovana, allorquando il custode (es. il proprietario del negozio, show-room, ecc.) non abbia adottato misure idonee ad evitare il verificarsi di danni quali quelli derivanti da cadute. La Corte ha precisato che tale responsabilità non può, nel caso di specie, essere esclusa dal custode il quale semplicemente invochi il caso fortuito o la forza maggiore. Ciò in quanto, pur in presenza di precipitazioni atmosferiche di notevole entità, l’eccezionalità e l’imprevedibilità delle stesse può escludere la responsabilità del custode in relazione al danno verificatosi solamente quando le medesime costituiscano una “causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento”. Nel caso di specie, pur in presenza di piogge eccezionali, la Suprema Corte ha ritenuto che il custode avrebbe dovuto quanto meno tentare di porre in essere misure idonee ad evitare l’evento dannoso. Ciò che non ha fatto, con sua conseguente responsabilità e obbligo di risarcire il danno.
© 2016 Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955.