Cassazione Civile: Se sussistono specifiche esigenze di produzione è legittimo il termine apposto al contratto di lavoro
Con la sentenza n. 9297 del 24 aprile 2014 la Corte di Casszione, Sezione Lavoro, ha affermato che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro è legittima ove sussistano “specifiche esigenze produttive”. Il ricorso per cassazione è stato proposto da un datore di lavoro le cui domande in grado d’appello erano state rigettate in quanto, secondo i Giudici di secondo grado, non erano ravvisabili tali peculiari esigenze produttive. Si precisa che il datore di lavoro aveva addotto esigenze di ristrutturazione aziendale derivanti, fra l’altro, dall’impiego di nuove tecnologia). Ebbene, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d’Appello sostenendo la validità della clausola contenente il termine finale in quanto le esigenze specifiche di produzione possono anche non essere indicate all’interno del contratto. Ovviamente, sottolinea la Corte, l’onere della prova incombe sul datore di lavoro.
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