Contratti internazionali

negoziazione, redazione ed esecuzione di un contratto internazionale

I rapporti commerciali sono sempre regolati da un contratto, ma a differenza dei rapporti tra soggetti appartenenti allo stesso Paese la redazione e sottoscrizione di un contratto internazionale comporta sicuramente delle difficoltà aggiuntive. I principali problemi che si incontrato nella redazione di un contratto internazionale sono i seguenti:

assenza di un diritto internazionale dei contratti
mancanza di una giurisdizione unica
differenze tra le leggi dei Paesi delle parti contraenti
differenze di lingua, cultura e usi commerciali  tra le parti contraenti
Per ovviare a quanto sopra esposto si consiglia:

di redigere sempre  un testo scritto in una lingua conosciuta da entrambe le parti
di fare esplicito riferimento agli usi commerciali internazionali e alle convenzioni internazionali
 E' altresì consigliabile precisare nel contratto quale sia il giudice o l'arbitro competente (in caso di controversia sull'interpretazione o l'esecuzione del contratto) nonché la legge applicabile al contratto stesso. E' opportuno sapere che non necessariamente, e non sempre, il giudice applica la legge nazionale del proprio Paese. Egli, normalmente (constano eccezioni previste dalla legge), è legalmente vincolato dalla scelta delle parti in punto di legge applicabile al contratto purché tale scelta  sia contrattualmente, e inequivocabilmente, prevista. Di solito, è scelta la legge del Paese in cui ha sede o risiede uno dei due contraenti.

La lettera d’intenti
E’ consigliabile, quando siano rilevati rischi (quali malafede della controparte o casi di particolare complessità), che la negoziazione dei termini contrattuali sia tenuta sotto controllo attraverso uno o più documenti in cui siano precisate le conseguenze di un possibile abbandono delle trattative. A tal fine può essere sottoscritta, ad esempio, una c.d. "lettera d’intenti".

Il contenuto della lettera d’intenti può variare anche considerevolmente. Una lettera d'intenti può:

configurarsi come una premessa alle trattative che seguiranno;
consistere nell'impegno a trattare in esclusiva per un certo tempo;
consistere in un documento in cui è descritta la procedura da seguire per la trattativa;
consistere nell'impegno, assunto dalle parti coinvolte nella negoziazione, a concludere il contratto entro una certa data ovvero all'avverarsi di determinate condizioni.
La legge applicabile
Nella pratica vi è frequente  tendenza a sottoporre il contratto internazionale alla c.d. "lex mercatoria" o ai “principi del diritto del commercio internazionale”. Ciò allo scopo dichiarato di escludere l’applicazione dei principi generali degli ordinamenti nazionali relativi ai contraenti; sono peraltro salvi i limiti rappresentati dai principi di ordine pubblico internazionale e dalle c.d. "norme di applicazione necessaria".

L’istituto internazionale per l’Unificazione del diritto privato (Unidroit – International Institute for the Unification of Private Law) ha pubblicato i Principi dei contratti internazionali, frutto del lavoro di giuristi di tutto il mondo. I Principi informano tutta la materia contrattuale, dalla formazione/conclusione del contratto alle regole concernenti validità, interpretazione, contenuto, modalità di adempimento, etc.; prevedendo infine cosa succeda in caso di inadempimento.

I Principi UNIDROIT, pubblicati nel 1994, possono essere considerati una sorta di esperimento di codificazione di un emergente ordinamento giuridico sovranazionale delle transazioni internazionali. Come sopra evidenziato, essi sono stati elaborati in seno ad UNIDROIT: un’organizzazione internazionale indipendente il cui primo progetto, “Progressiva Codificazione del Diritto del Commercio Internazionale”, risale al 1968.

Nel tempo è andata formandosi una molteplicità di fonti del diritto del commercio internazionale, tutte congiuntamente riconducibili al concetto della cosiddetta “lex mercatoria”.

Si ritiene che la “lex mercatoria” costituisca un sistema, per così dire, incompleto, la cui portata e la cui efficacia non sono  paragonabili a quelle esplicate dalle norme di diritto interno, siano esse appartenenti ad un sistema giuridico di civil law o di  common law.

In ogni caso, alla luce della prassi giudiziaria in materia, la legge applicabile ai contratti internazionali sarà:

quella espressamente scelta dalle parti nel contratto;
ovvero, in manca di pattuizione esplicita dei contraenti, la legge del Paese con cui il contratto presenti il collegamento più stretto.
La scelta potrà quindi cadere:

sulla legge nazionale di una delle parti o su quella di un Paese terzo;
sulla normativa sovranazionale o transnazionale (c.d. "lex mercatoria").
Lingua
L'idioma con cui si decide di redigere un contratto internazionale ha considerevole importanza. Spesso le parti negoziano e formalizzano il contratto in una lingua che non è la propria. Da ciò possono derivare incomprensioni e, conseguentemente, insorgere liti.

E’ consigliabile, pertanto, la redazione del contratto internazionale in due lingue. Può trattarsi delle due lingue principali dei contraenti o altre. Ricordando che lo scopo è: evitare dubbi interpretativi forieri di incomprensioni.

Il giudice competente in caso di controversie nascenti dal contratto internazionale.
La scelta del Foro, ossia del Paese in cui l'eventuale controversia dovrà essere sottoposta al vaglio di un Giudice, è logicamente importante e vincola la parte che intende agire in giudizio contro l'altra, purché il Foro prescelto sia definito "esclusivo". 

2020 Studio Legale Casa Carattini - Avvocati in Parma dal 1955