Il condomino dissenziente deve tollerare i lavori deliberati dalla maggioranza
Con ordinanza 19 settembre 2022, il Tribunale di Firenze ha statuito che il condomino che abbia votato contro l'esecuzione dei lavori in Superbonus 100% deve tollerare l'esecuzione dei lavori medesimi in quanto approvati dalla maggioranza dei condomini. Nella fattispecie, il condomino dissenziente aveva ostacolato l'esecuzione dei lavori impedendo la corretta installazione dei ponteggi necessari per la manutenzione della facciata dello stabile. Il Condominio, in seguito a infruttuoso tentativo di risoluzione bonaria, adiva con ricorso d'urgenza il Tribunale, evidenziando la sussistenza di grave pericolo di pregiudizio in quanto, ai fini delle rilevanti detrazioni fiscali, era necessario il rispetto delle stringenti scadenze previste dalla legge. L'autorità giudiziaria, riconosciuta l'illegittimità della condotta ostativa del condomino dissenziente, ordinava a questo di consentire all'appaltatore l'esecuzione dei lavori e, al contempo, riconosceva in capo al condomino de quo il diritto di poter fruire, pur con determinate limitazioni, del proprio passo carrabile privato. Il Giudice, in buona sostanza, realizzando un equo contemperamento di interessi, da un lato consentiva al condomino in parola di poter esercitare il proprio diritto di transito (secondo precise modalità), dall'altro gli ordinava di voler permettere l'esecuzione dei lavori, imponendo peraltro al condominio di procedere in modo da arrecare il minor danno possibile al condomino predetto.
Il ricorso d'urgenza del Condominio, pertanto, era accolto nei limiti di cui sopra.
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