Condominio e ascensore

Condominio: spese ascensore maggiorate per il titolare dell'unico ufficio in ragione del via vai dei clienti: è legittimo?

Con l'ordinanza 18 luglio 2023, n. 20888, la Corte di Cassazione ha stabilito che è nulla la delibera dell’assemblea condominiale, approvata dalla maggioranza dei condomini, con cui sia previsto un incremento a forfait della quota di spesa per l'ascensore a carico di un'unità immobiliare adibita ad uso ufficio sul presupposto del maggior uso (dato il via vai di clienti e la presenza di lavoratori dipendenti) di tale impianto.

La Corte ha precisato che la modifica del criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1224 del Codice Civile può avvenire unicamente con voto favorevole della totalità dei condomini.

La maggioranza dunque non basta, occorre l'unanimità.

Se è nulla la delibera che ponga a carico di uno o più condomini maggiori spese per l'ascensore, nei termini anzidetti, sono invece annullabili le successive delibere che, in attuazione dell'illegittimo criterio convenzionale di ripartizione, determinano le conseguenti quote di spesa dovute da ciascun condomino. 

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