Compravendita e vizi

Compravendita: termine per denuncia dei vizi in caso di consegna dell'immobile prima del rogito

La Corte di Cassazione, negli anni, ha consolidato l'orientamento secondo cui, quando la consegna dell'immobile è effettuata prima della stipula dell'atto definitivo di compravendita (c.d. "rogito"), il termine per la denuncia di vizi al venditore non decorre dalla data della consegna del bene bensì dalla data della stipula del contratto definitivo, ossia dell'atto che realizza il trasferimento del diritto di proprietà dal venditore all'acquirente. Anche il termine di prescrizione dell'azione per i vizi contro il venditore, pertanto, decorre dalla medesima data (quella di stipula del rogito).

Ne deriva che il promissario acquirente, anticipatamente immesso nel possesso dell'immobile, potrà chiedere giudizialmente la riduzione del prezzo di vendita contestualmente all'azione ex art. 2932 codice civile che consente di ottenere una sentenza che - per dirla semplicemente - sostituisce il rogito, di guisa che lo stesso diventerà proprietario.

2023 Studio Legale Casa Carattini. Avvocati in Parma dal 1955.