Cassazione: Il
Con la sentenza 13 novembre 2023, n. 31431, la Corte di Cassazione (Sez. II) ha affermato che «il c.d. “preliminare di preliminare”, pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un “affare” idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime».
In altre parole: il mediatore (es. agente immobiliare), pur avendo facilitato, o anche reso possibile, l'incontro tra promittente venditore e promissario acquirente, non matura il proprio diritto alla provvigione se le parti hanno concluso solo un "preliminare di preliminare". Non solo, il promissario acquirente, dal canto suo, non acquisisce (sempre nel caso di "preliminare di preliminare") il diritto di agire giudizialmente ex art. 2932 cod. civ. nei confronti del promittente venditore al fine di ottenerne la condanna alla stipula del contratto definitivo di compravendita (c.d. "rogito") né il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento (omessa stipula) del venditore.
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