Corte di Cassazione: contratto preliminare e caparra confirmatoria versata a mezzo di assegno privo di data
Con l'ordinanza 31 marzo 2022, n. 10366, la Corte di Cassazione ha precisato che il promissario venditore il quale, ricevuto dal promittente acquirente un assegno per un determinato importo a titolo di caparra confirmatoria, non pone il titolo all'incasso e sulla base di ciò intende sottrarsi all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, viola i principi di correttezza e buona fede. Questo anche se l'assegno è privo di data. Infatti, l'assegno bancario privo di data, pur essendo nullo ex lege, vale come promessa di pagamento ed è quindi da ritenersi correttamente adempiuta l'obbligazione del promittente acquirente in punto di corresponsione della pattuita caparra confirmatoria. Il promissario venditore, di contro, non può sostenere l'inadempimento del promittente venditore rispetto a tale obbligazione.
Nella fattispecie, il promittente acquirente, posto che il promissario venditore non era comparso per la stipula del rogito, ha agito in giudizio ex art. 2932 cod. civ. per ottenere il trasferimento del diritto di proprietà in suo favore. Il Tribunale ha accolto la domanda del promittente venditore e la Corte d'Appello, adita dal venditore, ha confermato la decisione del Giudice di primo grado. Successivamente, come sopra indicato, anche la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale.
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