La Cassazione fa il punto
La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un’ordinanza che ha fatto e si ritiene farà molto discutereSi tratta dell’ordinanza interlocutoria n. 23934, depositata in Cancelleria il 22 settembre 2008. Con essa, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che l’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio legittimo, cui non è possibile derogare, nemmeno con patto o convenzione fra i coniugi, non è più in linea con i principi dell’ordinamento giuridico, né con quello costituzionalmente sancito dell’uguaglianza fra uomo e donna. Con tale ordinanza interlocutoria la Prima Sezione Civile non ha deciso nel merito; bensì: ha rimesso di fatto alle Sezioni Unite la decisione sul ricorso presentato da una coppia di coniugi milanesi che da anni si battono per ottenere la registrazione dei figli all’anagrafe meneghina con il cognome materno. Nell’ottobre del 2006 il loro obiettivo fu stroncato dal Tribunale di Milano. Cinque mesi più tardi, ulteriore disfatta in appello. I giudici del Tribunale di Milano avevano osservato che la legge vigente (151/1975) non ha alterato la norma consuetudinaria sul patronimico; che le modificazioni dello stato civile (ex d.P.R. n. 396/2000) non concernono il caso di genitori che vogliano eliminare il cognome paterno; per tanto, i giudici, rilevando la limpidezza della legislazione in materia, affermavano l’assenza di presupposti per l’interpretazionegiurisprudenziale. Inoltre, si noti che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 51/2006, dichiarava inammissibile la questione di legittimità sollevata in merito alla presunta incostituzionalità di quelle norme che non prevedono deroghe all’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo. La Corte Costituzionale giustificava tale provvedimento affermando, sostanzialmente, la necessità di un intervento legislativo, non rilevando, invero, gli estremi per l’ammissibilità della questione al giudizio di legittimità costituzionale.Anche la Cassazione, con la sentenza n. 16093/06, esprimeva la convinzione che toccasse al legislatore intervenire. La prima sezione civile della Corte di Cassazione, nell’ordinanza interlocutoria di cui sopra, osserva che, dal momento della - si presume - vicina ratifica del Trattato di Lisbona, non si potranno ignorare le norme sull’uguaglianza fra uomo e donna e fra coniugi che entreranno in vigore automaticamente con detta ratifica. © Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955.