Corte di Cassazione: Il chirurgo reperibile che, chiamato, rifiuta di recarsi in ospedale commette reato a prescindere dall'effettiva urgenza
Con la sentenza n. 48379 del 30 dicembre 2008 la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha fatto il punto sulla responsabilità dei medici reperibili che, chiamati da colleghi per una presunta urgenza, non si rechino immediatamente in ospedale per visitare il paziente. Il chirurgo, in questo caso, a prescindere dalla effettiva necessità ed urgenza dell’intervento chirurgico, commette, rifiutando, violazione dell’art. 328, comma primo, del Codice Penale. Il chirurgo reperibile, dunque, quando sia stato chiamato, non può in alcun modo rifiutare di recarsi immediatamente in ospedale. Si tratta di obbligo giuridico cui il medico non può sottrarsi. In particolare, la Corte ha sottolineato il fatto che il medico chiamato non ha possibilità di sindacare a distanza sulla necessità ed urgenza dell’intervento chirurgico. La sentenza in commento, dunque, ha ad oggetto l’istituto della reperibilità nell’ambito dei servizi erogati dalle aziende sanitarie. Istituto che è disciplinato dall’art. 25 del DPR 25 giugno 1983, n. 348. Una sentenza importante che fissa i presupposti per l’individuazione di responsabilità penali in capo al chirurgo reperibile che si rifiuta, allorquando sia stato chiamato, di tornare in ospedale.
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