Cassazione civile: l'addebito della separazione non comporta automaticamente il diritto all'assegno di mantenimento per l'altro coniuge
Con la sentenza n. 18175 del 23 ottobre 2012 la Corte di Cassazione ha affermato che l'addebito della separazione ad un coniuge ad esempio, per tradimento non fa sorgere automaticamente in capo all'atro coniuge il diritto all'assegno di mantenimento. Infatti tale diritto sussiste solo qualora il coniuge cui non è stata addebitata la separazione non sia in grado di mantenere il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, o se comunque sussista una disparità economica fra i coniugi. La Suprema Corte ha precisato che spetta al giudice la valutazione caso per caso. Nel caso di specie, portato al vaglio della Corte di Cassazione, un marito il quale aveva tradito la propria moglie chiedeva che fosse annullato l'obbligo impostogli dai Giudici di merito di corrispondere un assegno mensile alla moglie in quanto questa disponeva di risorse economiche pari alle sue, potendo quindi mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La Suprema Corte, come anticipato supra, ha accolto il ricorso del marito, precisando che l'incertezza e l'altalenanza del profitto della piccola impresa gestita dalla moglie non costituisce una giustificazione sufficiente ai fini dell'attribuzione del diritto all'assegno di mantenimento. Nel caso la donna, in futuro, afferma la Corte, dovesse trovarsi in una situazione economica non più idonea a farle mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, potrà sempre rivolgersi al giudice affinché accerti e le riconosca il diritto all'assegno. La Corte di Cassazione con la sentenza in parola ha quindi sottolineato la non automaticità del diritto all'assegno di mantenimento in caso di separazione con addebito, occorrendo la valutazione del Giudice per ogni singolo caso concreto.
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