Cass. Civ.: la convivente more uxorio, cessata la convivenza, è tenuta a restituire all'ex partner i beni di proprietà di questo
Con la sentenza n. 4685 del 23 febbraio 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che la convivente more uxorio (ossia al di fuori di un rapporto di coniugio) deve restituire all’ex partner tutti i beni che siano di proprietà di questo, inclusa, se del caso, la casa “coniugale”, anche nel caso in cui l’ex partner stesso abbia, in precedenza, acconsentito che la convivente vi abitasse con i figli minori. In sostanza, dunque, la Corte con la sentenza in parola ha delineato, pur in un momento storico in cui la convivenza more uxorio beneficia di una sempre crescente assimilazione al matrimonio sotto vari profili, una decisa rottura rispetto alla disciplina del matrimonio sul punto. Infatti, come detto, la convivente – o, naturalmente, il convivente – è tenuta a restituire la casa “coniugale” all’ex partner in caso di cessazione della convivenza, ovvero, in ogni caso, nel momento in cui l’ex partner ne faccia richiesta, anche in presenza di figli minorenni. Ciò diversamente da quanto accade in regime di rapporto matrimoniale. Peraltro, in attenuazione del principio sopra esposto, la Suprema Corte ha precisato che i beni di stretta necessità dei figli sono esclusi dall’obbligo di restituzione. In caso sorgano difficoltà, rectius, di conflitto tra genitori nell’individuare tali beni, è sempre ammesso il ricorso al Giudice. In definitiva dunque la Corte ha affermato che nel momento in cui cessa la convivenza more uxorio, i beni mobili e/o immobili restano nella disponibilità del loro legittimo proprietario, pur con le limitazioni sopra esposte.
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