Cass. Civ.: Illegittimo il licenziamento quando il superamento del periodo di comporto riguarda una malattia provocata da mobbing.
Con la sentenza n. 22538 del 2 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha affermato che, allorquando un lavoratore superi il periodo di comporto in relazione ad una malattia derivante dal mobbing subito, il successivo licenziamento del lavoratore medesimo è illegittimo. Il caso giunto al vaglio della Suprema Corte riguardava un lavoratore dipendende di un supermercato il quale per lungo tempo era stato destinatario, da un lato, di numerosi provvedimenti disciplinari del datore di lavoro e, dall'altro, nei periodi di malattia, di frequenti visite di controllo. Ciò aveva provocato nel lavoratore un profondo stato di disagio e sofferenza interiori. Il Giudice di prime cure aveva avuto modo di accertare, sulla base delle risultanze della perizia medica disposta d'ufficio, che le ricorrenti assenze per malattia erano diretta conseguenza dell'ambiente di lavoro e, segnatamente, dei comportamenti adottati dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore. La Corte d'Appello, aveva confermato, in buona sostanza, il provvedimento del Giudice di primo grado. La Corte di Cassazizone, dal canto suo, ha avallato le valutazioni dei Giudici di merito e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore, oltre al risarcimento dei danni da questo subiti.
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