Che cosa accade se il promittente venditore non incassa l'assegno ricevuto per caparra?
Il Tribunale di Gorizia, con la sentenza 2 settembre 2024, n. 198, ha affermato, tra l'altro, che il mancato incasso, da parte di parte venditrice, dell'assegno - che a titolo di caparra confirmatoria parte acquirente ha consegnato al mediatore immobiliare - non vale ad ottenere il rigetto della domanda di restituzione del doppio della caparra che la stessa parte acquirente abbia formulato alla luce dell'inadempimento (per ritardo nella stipula del contratto definitivo di compravendita) di parte venditrice.
Ciò in quanto - sostiene il Giudice friulano - l'assegno, pur consegnato al mediatore e conservato presso l'ufficio di questi, poteva dirsi essere comunque nella disponibilità di parte venditrice la quale aveva incaricato il mediatore stesso di occuparsi della vendita dell'immobile de quo.
Detto altrimenti: la circostanza che l'assegno non fosse ancora stato incassato era irrilevante ai fini del decidere.
Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda di parte acquirente di condanna di parte venditrice alla restituzione di una somma pari al doppio della caparra (Euro 10.000,00) versata da parte acquirente stessa.
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