Bonus facciate 90

Tribunale di Milano: obbligo dell'appaltatore di restituire al committente l'importo versato per bonus facciate 90%

Con la sentenza 24 luglio 2024, n. 7343, il Tribunale di Milano si è pronunciato in materia di inadempimento nell'ambito dell'appalto con Bonus Edilizi.

L'impresa Alfa nel 2021 si era obbligata a ristrutturare la facciata di un edificio. Le parti si accordavano per fruire del Bonus Facciate 90% e del Bonus Ristrutturazione 50%. L'impresa peraltro non iniziava i lavori né entro il termine contrattualmente pattuito né in seguito alle diffide del committente. Quest'ultimo, pertanto, agiva giudizialmente nei confronti dell'appaltatore ottenendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione contrattuale, la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di Euro 25.000,00 illo tempore corrisposta dal committente quale 10% residuo dei lavori non coperti dal Bonus Facciate, nonché la condanna della medesima impresa al pagamento della somma di Euro 20.000,00  a titolo di penale per perdita del Bonus Facciate da parte del proprietario dello stabile. 

Che si tratti di Condominio o di altro soggetto giuridico, come persone fisiche o persone giuridiche, la perdita del Bonus Facciate determina, pertanto, una responsabilità in capo all'appaltatore il quale sarà tenuto a restituire quanto percepito sia dal committente sia dallo Stato.

Nella fattispecie, infatti, il Giudice ha ordinato la trasmissione della sentenza all'Agenzia delle Entrate. 

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