Bonus facciate

Bonus facciate: se l'appaltatore non esegue i lavori cosa accade?

Con la sentenza 2 ottobre 2023, n. 3756, il Tribunale di Torino, accertato l'inadempimento dell'appaltatore rispetto all'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria sulla facciata del Condominio Gamma, ha accolto le domande risarcitorie del Condominio medesimo, con condanna dell'impresa alla restituzione dell'importo pari al 10%  del valore dei lavori versato dai condòmini, alla restituzione delle spese sostenute per l'asseverazione di congruità delle spese i lavori,  per la stesura del computo metrico e per il visto di conformità. Il Tribunale sotto la Mole ha altresì riconosciuto il diritto del Condominio di ricevere il pagamento della penale prevista dal contratto.

La fattispecie oggetto di causa, in sintesi, era la seguente. Il Condominio Gamma aveva appaltato alla Società Beta i lavori di manutenzione straordinaria della facciata dell'edificio condominiale, usufruendo del bonus del 90% con sconto in fattura e detrazione fiscale. L'appaltatore non solo, nonostante i numerosi solleciti (anche con diffida ad adempiere), non aveva mai iniziato i lavori, ma non aveva nemmeno installato i ponteggi. E' stato pertanto condannato alla restituzione di quanto sopra indicato. 

Il Condominio, prima di agire giudizialmente, aveva azionato la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto d'appalto. Pertanto, il Tribunale piemontese, accertato l'inadempimento dell'appaltatore, e la conseguente risoluzione del contratto, ha statuito come segnalato sopra. 

2023 Studio Legale Casa Carattini. Avvocati in Parma dal 1955.