Autovelox in centro urbano

Cassazione Civile: Lecito installare autovelox fissi ed altri mezzi tecnici di rilevazione nelle strade del centro urbano

Con la sentenza n. 12843 del 3 giugno 2009 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che la rilevazione di velocità mercé autovelox fissi può avvenire legittimamente su qualsiasi tipo di strada; non solo, quindi, su autostrade e strade extraurbane, bensì anche su strade urbane. In particolare, la Suprema Corte, richiamando l’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002 n, 121, come modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2002 n. 168, ha ricordato che tal decreto stabilisce, fra le altre cose, che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento in materia di limiti di velocità e sorpasso possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane a scorrimento veloce ex art. 2, comma secondo, lettere C e D del Codice della Strada, “ovvero su singoli tratti di esse, ove specificatamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d’incidentalità, delle condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, della fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”. La disciplina della materia in parola, sempre alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legge e relativa legge di conversione sopra menzionati, prevede che, come accade per gli apparecchi installati sugli altri tipi di strade, anche dell’utilizzo/installazione di autovelox ed altri mezzi tecnici di rilevazione sia obbligatorio dare informazione agli automobilisti, motociclisti, etc. Le disposizioni dei provvedimenti normativi citati prevedono inoltre – ciò che è previsto per l’installazione/utilizzo di apparecchiature su qualsiasi altro tipo di strada – che il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è obbligatoriamente subordinata all’approvazione od omologazione dei dispositivi utilizzati ex art. 45, comma sesto, del Codice della Strada. In questi casi, infatti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata della violazione.

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