E' reato influenzare la maggioranza assembleare: Cassazione Penale docet
Con la sentenza n. 17854 del 29 aprile 2009 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha fatto luce sull’art. 2636 (“Illecita influenza dell’assemblea”) del codice civile, individuando le operazioni che, eludendo la legge o lo statuto, consentono di “alterare la maggioranza richiesta per l’approvazione delle deliberazioni” assembleari. La Suprema Corte ha esteso la nozione di “atti simulati o fraudolenti” (ex art. 2636 c.c.) anche a quegli atti che, apparentemente leciti, eludono in realtà la legge e l’atto costitutivo o lo statuto, rendendo possibile la punibilità del socio autore di tali atti, posti palesemente in essere al fine di conseguire deliberazioni “pro domo sua”. La Corte ha affermato che oggetto dell’art. 2636 c.c. è il corretto funzionamento dell’organo assembleare, “assicurato dal rispetto del principio maggioritario, attraverso cui si esprime la volontà assembleare e si attua l’interesse sociale”. I giudici del Palazzaccio sostengono nella sentenza in commento che, in buona sostanza, la norma contenuta nell’articolo più volte menzionato del codice civile mira alla tutela della “trasparenza e della regolarità del processo formativo della volontà dell’assemblea”. Nella sentenza, la Corte ha indicato un elenco degli atti dei soci che costituiscono atti simulati o fraudolenti: • Il socio che si avvalga di azioni o quote non collocate, cioè quelle non vendute, ovvero quelle per le quali non abbia effettuati nei termini il versamento; • Il socio che, occultando la mora nei versamenti, che gli precluderebbero il diritto al voto, tragga in inganno l’assemblea, facendosi apparire come portatore di un diritto di voto, del quale in realtà non è titolare; • Le dichiarazioni mendaci o reticenti, provenienti dagli amministratori o dai terzi, con le quali l’assemblea od i singoli soci vengano tratti in inganno sulla portata o la convenienza di una delibera; • L’incetta di deleghe fraudolentemente realizzata; • La maliziosa convocazione di un’assemblea in tempi e luoghi tali da precludere un’effettiva partecipazione dei soci; • L’ammissione de voto di soggetti non legittimati o l’esclusione del voto con artifici degli aventi diritto; • La falsificazione della documentazione relativa all’assemblea dei soci.
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