Cassazione Civile: L'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne può essere revocato solo se egli abbia un lavoro adeguato alla professionalità acquisita
Con la sentenza n. 1611 del 24 gennaio 2011 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne – e corrisposto al genitore affidatario presso cui egli abiti – non può essere revocato né ridotto nel caso in cui il figlio abbia sì trovato un lavoro ma esso inadeguato alla propria professionalità, percependo una retribuzione non sufficiente per potersi ritenere conseguita la piena indipendenza economica. I Supremi giudici, infatti, hanno precisato che il genitore obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento della prole può ottenere la revoca di questo solo provando alternativamente: 1) l’acquisizione da parte del figlio maggiorenne di un’indipendenza economica ottenuta grazie alla percezione di un reddito “corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato”; 2) la volontarietà del rifiuto del figlio a svolgere un’adeguata attività lavorativa retribuita. In ogni caso, anche quando il figlio abbia iniziato una attività lavorativa adeguata alla propria professionalità e retribuita – e ciò sia provato dal genitore obbligato che chiede la revoca o la diminuzione dell’assegno di mantenimento –, la decisione circa l’eventuale esiguità del reddito del figlio spetta al giudice di merito il quale potrà ridurre o escludere il quid pecuniario di mantenimento.
© 2011 Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955