Cassazione Civile: I beni ereditari rilevano in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge
Con la sentenza n. 23508 del 19 novembre 2010 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito che i beni ereditari confluiti nel patrimonio del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno accrescono il suo reddito personale; pertanto, nella determinazione dell’assegno si dovrà tenere conto di tale aumento del reddito. Questo da un lato. Dall’altro, La Suprema Corte ha precisato che l’acquisizione di beni ereditari intervenuta in un momento successivo alla cessazione della convivenza dei coniugi non rileva ai fini della valutazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio; quindi, da questa angolazione, tale acquisizione non ha alcun rilievo in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento. Sostanzialmente, quindi, l’acquisizione di beni ereditari da parte del coniuge obbligato all’assegno di divorzio può determinare, verificandosi un incremento del proprio reddito personale, un aumento dell’entità dell’assegno stesso. Nel caso de quo l’eredità paterna era pervenuta al coniuge obbligato all’assegno sei anni dopo la separazione ma, prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio). Il ricorso del coniuge obbligato all’assegno è stato, con la sentenza suindicata, respinto.
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