Cassazione Civile: Effetti della convivenza sull'assegno di mantenimento (divorzile)
Con la sentenza n. 17195 dell’11 agosto 2011 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che se l’ex coniuge avente diritto all’assegno divorzile convive stabilmente con altra persona, assieme alla quale sono elaborati un progetto e un modello di vita comuni, il diritto all’assegno può – tramite una pronuncia giurisdizionale – essere posto in uno stato di quiescenza (sospensione); se poi la convivenza di fatto si interromperà il diritto all’assegno potrà riemergere ed essere fatto valere. La Suprema Corte nella pronuncia testé citata ha precisato che nonostante l’orientamento della Corte stessa affermi che la mera convivenza dell’ex coniuge con altra persona non incide sull’assegno di mantenimento, tale orientamento non trova applicazione ove la convivenza di fatto sia connotata da stabilità e continuità. E ove in essa si realizzino gli effetti tipici della convivenza matrimoniale. Ciò è in particolar modo evidente in caso di convivenza di fatto con figli. In tal caso infatti la famiglia, ancorché di fatto, raggiunge il suo più pieno completamento, con conseguente reciproco arricchimento della personalità dei conviventi. Alla luce di quanto sommariamente esposto, la Corte ha ritenuto che una tal convivenza di fatto non possa che far venire meno il parametro della adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dall’ex coniuge. Da cui la possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale che renda quiescente (sospenda) il diritto all’assegno di mantenimento. La pronuncia di un Giudice è necessaria, a differenza di quanto accade in caso di successivo matrimonio da parte dell’ex coniuge con altra persona: qui infatti il diritto (e il corrispondente obbligo) all’assegno di mantenimento si estingue automaticamente.
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