Cassazione Civile: Il marito separato ha l'obbligo di corrispondere l'assegno al figlio maggiorenne anche se questo vive fuori casa
Con la sentenza n. 6861 del 22 marzo 2010 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un marito separato il quale chiedeva da un lato di essere reintegrato nel possesso della casa ex coniugale – di cui era il solo proprietario –, dall’altro che fosse revocato il diritto della moglie e del figlio all’assegno di mantenimento in quanto il secondo era ormai maggiorenne e non più stabilmente convivente con la prima (assegnataria della casa coniugale proprio in ragione e come conseguenza della forte tutela che l’ordinamento appresta allo sviluppo psico-fisico del minore). La Cassazione, con codesta sentenza, consolida il suo recente orientamento diretto a tutelare l’interesse economico di figli maggiorenni i quali, ancorché in possesso dei requisiti per raggiungere l’indipendenza economica attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa, non riescono ‘farcela da soli’. A nulla rileva, dicono i Supremi Giudici, il fatto che il figlio maggiorenne abbandoni, anche per lunghi periodi di tempo, la casa ex coniugale; ciò, infatti, non è da considerarsi come un indice, in re ipsa, di una acquisita indipendenza economica. In sintesi, quindi: la casa ex coniugale deve rimanere alla moglie, e al figlio deve continuare ad essere corrisposto l’assegno di mantenimento, così come alle moglie. La corte, infatti, ha precisato che: “la priva dell’autosufficienza economica del figlio e della non convivenza con la madre, che escluderebbe la legittimazione di questa a ricevere jure proprio l’assegno per il figlio, a titolo di rimborso (così Cass. n. 11320/05), doveva essere fornita dall’obbligato (al riguardo Cass. n. 565/98)”; che invece non ha fornito alcunché. Altro punto chiave della sentenza in commento è quello in cui la Corte precisa che: “la presenza del figlio (come anche in Cass. n. 11320/05 già indicata sopra), soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per brevi periodi, non può far venire meno di per sé il requisito dell’abitare, sussistendo sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano.”
© 2010 Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955.