Sintesi: se non si mostrano al Giudice i documenti reddituali non si ha diritto all'assegno.
Con l'ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6529, la Corte di Cassazione ha affermato che l'omessa produzione in giudizio di qualsivoglia prova circa le proprie ridotte capacità reddituali non consente al Giudice di concedere l'assegno divorzile.
Nella fattispecie, una donna ha chiesto in sede di divorzio il relativo assegno di mantenimento per sé, assumendo di non essere titolare di redditi sufficienti al proprio sostentamento. Nel contempo, peraltro, la donna ha altresì dichiarato di aver ripreso la professione di medico-dentista ma solo nell'ambito di collaborazioni con studi di altri medici, percependo complessivamente un reddito insufficiente ai fini sopra citati. A supporto di tali allegazioni, peraltro, la donna non produceva alcun documento reddituale-fiscale, nonostante ciò fosse stato anche richiesto espressamente dalla Corte d'Appello. Inoltre, il marito ha prodotto in giudizio una prescrizione emessa dalla moglie in favore di un presidio ospedaliero, a conferma dell'effettivo esercizio da parte della donna della professione di medico. La Suprema Corte altresì ha condiviso il rilevo operato dalla Corte d'Appello là dove si è evidenziato come la donna non abbia neppure preso posizione in ordine al predetto documento prodotto dal marito. I Giudici di legittimità, infine, hanno sottolineato come il marito abbia diligentemente prodotto la propria documentazione reddituale e fiscale.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla donna in quanto questa non aveva fornito alcuna prova in merito alla propria situazione reddituale (pur lamentandone la criticità).
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