Cassazione Civile, Sez. Lavoro: Il datore di lavoro non può imporre al lavoratore l'aspettativa non retribuita
Con la sentenza numero 9346 del 26 aprile 2011 la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il datore di lavoro non può sospendere unilateralmente la corresponsione al lavoratore subordinato della retribuzione spettantegli, imponendogli al tempo stesso di proporre richiesta per aspettativa non retribuita. Il datore di lavoro non può fare ciò a prescindere dalla posizione assunta da ciascuna parte circa la sussistenza o meno di determinate assenze del lavoratore. Si sottolinea il fatto che nel caso de quo il datore di lavoro aveva invitato espressamente e per iscritto il lavoratore a richiedere aspettativa non retribuita. La Corte ha sottolineato il fatto che, nel caso di specie, la condotta del datore di lavoro viola palesemente una norma convenzionale, contenuta nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, la quale dispone che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato. Quanto al danno non patrimoniale – che il ricorrente (lavoratore subordinato) dichiarava di avere subito in conseguenza della sospensione della retribuzione –, i Supremi Giudici hanno evidenziato come tale tipologia di danno non possa considerarsi come direttamente discendente dall’inadempimento contrattuale del datore di lavoro, dovendo esso essere provato dall’interessato unitamente alla connessione di tale danno non patrimoniale con la condotta illegittima del datore di lavoro.
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