Cassazione Civile: L'affidamento condiviso dei figli può essere disposto anche quando i genitori vivono in Paesi diversi
Con la ordinanza n. 24526 del dicembre 2010 la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sostanzialmente affermato la possibilità di disporre l’affidamento condiviso dei figli anche quando i genitori vivono in diversi Paesi. Il giudice può disporre l’affidamento esclusivo dei figli ad un solo genitore nel caso in cui siano soddisfatti due requisiti: 1) sussistenza dell’idoneità del genitore cui affidare il minore a crescere ed educare il minore; 2) sussistenza dell’inidoneità dell’altro genitore in ordine agli stessi fini. Al di fuori di detta ipotesi, l’affidamento condiviso deve sempre, in linea di principio, essere disposto. Anche quando i genitori, come nel caso de quo, vivono in Paesi diversi. Infatti, la distanza anche notevole fra i genitori - in caso di affidamento condiviso della prole – incide solamente sulla determinazione di tempi e modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore, non precludendo affatto l’affidamento condiviso.
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