Cassazione Civile: L'affidamento condiviso non conferisce alcun potere in ambito giudiziario ai nonni in materia di relazioni affettive con i nipoti
Con la sentenza n. 22081 del 16 ottobre 2009 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una madre la quale chiedeva fosse dichiarato illegittimo l’intervento dei genitori del marito nel giudizio di separazione, in relazione all’affidamento dei figli. La Corte d’Appello ha osservato che i nonni sono titolari di un diritto giuridicamente protetto (diritto di avere relazioni affettive con i nipoti). Ha altresì sottolineato che l’ordinamento non prevede la titolarità in capo ai nonni del diritto di presentare un intervento autonomo nel giudizio; ciononostante, i giudici dell’appello hanno ritenuto prevalente l’interesse dei nonni alla tutela del diritto di avere relazioni d’affetto con i nipoti, consentendo, di fatto, il loro intervento in giudizio. Tale decisione è stata ribaltata dalla Corte di Cassazione, la quale ha sostenuto che, se da un lato la riforma del 2006 attribuisce al minore il diritto di mantenere relazioni affettive significative con gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali, dall’altro nell’ordinamento non esiste a tutt’oggi una norma che riconosca ai nonni il diritto/potere di intervenire nel giudizio di separazione dei genitori del minore per chiedere una revisione delle disposizioni concernenti le visite. Ergo, se uno dei genitori ritiene che sia necessaria una modifica di meccanismi/tipologia delle visite è solo lui, il genitore, il soggetto legittimato a farne richiesta al giudice. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza in parola, inoltre, esprime la propria opinione in merito alla necessità di colmare questo ‘vuoto’ normativo con una norma espressa.
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