Tribunale di Firenze: L'adozione di minori stranieri da parte di genitori dello stesso sesso pronunciata all'estero può essere dichiarata efficace in Italia.
Con Decreto 7-8 marzo 2017, il Tribunale dei Minorenni di Firenze ha dichiarato che deve essere riconosciuta a ogni effetto in Italia l’adozione pronunciata dall’autorità di un Paese straniero, purché conforme ai principi della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. Il Tribunale toscano ha rilevato che l’anzidetta Convenzione non pone limiti allo status di genitori adottivi (che pertanto “ben potrebbero essere single, coppie etero o omosessuali, unite o non unite in matrimonio”), precisando che l’art. 5 della stessa richiede solo che i futuri genitori adottivi siano “qualificati e idonei” all’adozione; precisando altresì che l’art. 24, quale condizione ostativa al riconoscimento, richiede solo la manifesta contrarietà all’ordine pubblico internazionale (il coniugio, ai fini della filiazione, non è principio rientrante tra quelli fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori nello Stato). In altre parole: l’adozione da parte di single, coppie etero od omosessuali sposate o non sposate possono ottenere dichiarazione di efficacia dell’adozione avvenuta in un Paese straniero purché siano soddisfatte alcune condizioni. Prima di dare conto dei requisiti legittimanti la dichiarazione di efficacia in commento, si ritiene fondamentale precisare che il principio cardine che i Giudici nazionali devono considerare nel valutare le domande dei richiedenti è quello del primario interesse del fanciullo. Tornando ai requisiti cui si è sopra accennato: - residenza o soggiorno del richiedente o dei richiedenti nel Paese straniero per almeno due anni (in genere è richiesta la prova di ciò); - esistente di un provvedimento straniero che dichiara l’adozione; - il provvedimento straniero deve rispettare i principi sanciti dalla Convenzione sulla protezione del fanciullo sopra citata; Si tenga presente che il Tribunale di Firenze, come normalmente accade, ha preteso tutta una serie di prove, tra cui, ad esempio: oltre alla residenza/soggiorno nel Paese estero per almeno due anni, copia dei documenti e atti amministrativi e giudiziari stranieri attinenti all’adozione, prova che i due richiedenti omosessuali costituivano stabile coppia, prova che gli adottati erano perfettamente integrati nel contesto di vita dei richiedenti avendo amicizie e relazioni sociali stabili. La pronuncia in commento alimenta la portata di un filone giurisprudenziale che negli ultimi ha acquistato notevole importanza, anche a livello di pronunce di legittimità (Corte di Cassazione) e non solo di merito, come quella in esame. Deve precisarsi che il Tribunale di Firenze, al pari degli altri organi giurisdizionali nazionali che condividono con il primo l’orientamento in parola, hanno ritenuto di applicare l’art. 41, comma 1, della legge 218/1995 che ammette l’efficacia automatica delle pronunce di adozione straniere allorquando si verte tratti di minori non in stato di abbandono. Di notevole importanza inoltre il rilievo secondo cui l’assenza di un valido rapporto di coniugio non è ritenuta essere in contrasto con i principi di ordine pubblico internazionale (su cui: Cass. 19599/2016, più volte richiamata dal Giudice toscano). Nel caso di specie, è stata dunque riconosciuta l'efficacia in Italia di una sentenza inglese che aveva dichiarato l'adozione "piena" di minori da parte di una coppia gay.
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