Cassazione Penale - Sezioni Unite: L'acquisto di un prodotto contraffatto non costituisce reato quando l'agente è un
Con la sentenza n. 22225 del 19 gennaio 2012, depositata in data 8 giugno 2012, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato che l’acquirente finale di prodotti contraffatti o comunque provenienti da reato in materia di diritti di privativa industriale non commette né il delitto di ricettazione (art. 648 Codice Penale) né la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 Codice Penale). La sanzione comminabile a tale soggetto può infatti essere solo quella prevista dall’art. 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, così come modificato dalla legge 99/2009, che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro a 7.000 Euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. Per le Sezioni Unite della Suprema Corte la citata disposizione normativa deve essere ritenuta prevalente – per la sua “specialità” – rispetto al delitto di ricettazione e alla contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza. Tale prevalenza è per la Corte giustificata da quanto segue: innanzi tutto, il soggetto attivo nella ricettazione e nel c.d. incauto acquisto può essere chiunque, mentre la disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 7 del sopra citato decreto legge prevede che soggetto attivo possa essere solo l’acquirente finale. Inoltre, la citata disposizione normativa fa riferimento a “cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”, mentre le norme codicistiche di cui summenzionate si riferiscono genericamente a cose provenienti da delitto (art. 648 c.p.) e da reato (art. 712 c.p.). Infine le Sezioni Unite hanno sottolineato che, mancando nella disposizione normativa di cui al citato decreto legge la locuzione “senza averne prima accertata la legittima provenienza”, diviene possibile allargare l’ambito di applicazione dell’elemento soggettivo dell’agente (potendo ammettere indistintamente dolo o colpa).
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